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SEPARAZIONE E DIVORZI

Con queste espressioni si vuole fare riferimento ad un momento di crisi della coppia tale da portare all'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza per cui, nonostante tutti i tentativi esperiti, i coniugi non intravedono altre alternative possibili innanzi a loro se non quella della loro separazione.

Innanzitutto, la separazione dei coniugi può essere legale o di fatto.

La separazione di fatto avviene quando due coniugi non vivono più sotto lo stesso tetto coniugale e quindi, senza formalità, decidono di interrompere la coabitazione e si disinteressano l’uno dell’altro (senza rivolgersi al Giudice); questa non ha giuridicamente alcun effetto neanche per poter diventare causa di divorzio.

Con il termine separazione legale si intende invece la sospensione temporanea degli effetti degli adempimenti dei doveri matrimoniali, uno stato quindi transitorio dei coniugi in attesa di una riconciliazione o di eventuale divorzio. La separazione quindi non scioglie il matrimonio né fa venire meno lo status giuridico di coniuge ma sospende solo diversi effetti del matrimonio quali ad esempio la comunione dei beni, l’obbligo di fedeltà e l’obbligo di coabitazione.

La separazione legale si distingue a sua volta in separazione consensuale quando avviene su accordo dei coniugi ed è omologata dal Giudice, oppure separazione giudiziale quando avviene per volontà unilaterale di uno solo dei coniugi ed è stabilita dal Giudice con sentenza.

Per quanto attiene l’istituto del divorzio, questo è stato introdotto la prima volta in Italia con la legge n.898 del 1 dicembre 1970 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) ed è disciplinato dalle successive modifiche apportate con la legge n.74 del 1987 e dall’art. 149 del codice civile.

Il divorzio, a differenza della separazione, fa cessare per sempre lo status di coniuge e una volta divorziato ci si può risposare. Anche in questo caso si può parlare di divorzio congiunto o giudiziale per cui le differenti procedure esperite sono le medesime più sopra sommariamente descritte nell'ipotesi di separazione consensuale o giudiziale.

Si precisa che prima che venga emessa la sentenza di divorzio, non è possibile richiedere una decisione definitiva sul mantenimento, così ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 9614 del 22 aprile 2010 ma è sempre possibile, con separato ricorso, richiedere, anche in questo caso, congiuntamente o separatamente, una modifica delle condizioni di separazione o di divorzio a fronte di un effettivo e rilevante mutamento dei fatti.

In questa sede, sembra infine doveroso accennare ad un importante e recente riforma che il legislatore ha apportato all'interno del nostro ordinamento giuridico proprio in diritto di famiglia introducendo: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile (D.L. 132/2014 convertito in legge con modifiche dalla L n. 162/2014).

Nell’ambito del riassetto del processo civile e per la riduzione dell’arretrato giudiziario, la coppia che consensualmente vuole separarsi o divorziare (ovvero modificare le condizioni della separazione o del divorzio) non dovrà necessariamente rivolgersi al giudice ma avrà la possibilità di scegliere tra due nuove opzioni, che riducono notevolmente i tempi della procedura: ‐ la negoziazione assistita da avvocati, - la conclusione di un accordo avanti il Sindaco, purché l’accordo stesso non contenga patti produttivi di effetti traslativi di diritti reali. Con la circolare 1307 del 24 aprile 2015, il Ministero dell’Interno ha mutato il proprio precedente orientamento e ha stabilito che non rientra nel divieto della norma la previsione, nell’accordo concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile).

La legge n. 55/2015 ha poi introdotto le Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi.
È questo il cosiddetto “divorzio breve”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’11 maggio 2015, in vigore dal 26 maggio 2015.

Quanto sopra solo per offrire una panoramica generale e sommaria sulla normativa in materia di separazione e divorzio; si invita quindi a prendere contatti con lo Studio per fissare un appuntamento e ricevere una consulenza aggiornata e comunque più specifica e dettagliata in ordine al caso concreto che interessa.